Regolamento della pensione "Pergola Bella"
(nel testo denominata anche quale "struttura")
Art. 1) Il presente regolamento disciplina i rapporti fra la pensione e i Signori che affideranno i loro animali alla struttura. L'accettazione del regolamento, mediante firma in calce alla presente, si intende estesa, a tempo indeterminato, con riguardo a tutti i futuri periodi di affidamento dell'animale da parte dello stesso proprietario.
Art. 2) L'accettazione del cane (di qualunque taglia) e/o del gatto é riservata dalla direzione della pensione in base alla disponibilità di spazi ricettivi all'interno della pensione e alla luce di quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 3) Il proprietario del cane/gatto dovrà esibire la propria carta d'identità per la compilazione della scheda personale del cane/gatto.
Nel caso l'accompagnatore del cane/gatto non fosse il proprietario, detto accompagnatore lascerà la fotocopia della propria carta d'identità quale responsabile dell'animale, di cui risponderà in difetto dell'adempimento del proprietario, anche senza il beneficio della preventiva escussione di questi, come se ne fosse il proprietario a tutti i fini di cui al presente regolamento.
Art. 4) Il proprietario e/o l'accompagnatore del cane o del gatto é obbligato ad informare la direzione nel caso in cui il proprio cane/gatto soffra di particolari patologie alla luce ed in ragione delle quali il pensionamento potrebbe essere rifiutato.
Art. 5) Il cane e/o il gatto devono essere consegnati preferibilmente, personalmente, dall'intestatario del libretto sanitario al titolare della struttura o a suo incaricato, mediante guinzaglio o gabbia adatta al trasporto animale.
Art. 6) Il proprietario e/o l'accompagnatore dell'animale dovrà presentare all'ingresso dell'animale nella pensione i seguenti documenti del detto animale:
- libretto sanitario in regola con tutte le vaccinazioni ed i trattamenti antiparassitari;
- eventuale certificato medico rilasciato dal veterinario curante in caso di somministrazione di farmaci;
- iscrizione all'anagrafe canina (solo per cani): microchip.
Art. 7) Il trattamento antiparassitario deve essere effettuato almeno una settimana prima dell'arrivo dell'animale nella struttura. Nel caso il cane/gatto non fosse coperto da trattamento antiparassitario questo sarà effettuato direttamente presso la struttura il giorno dell'arrivo dell'ospite e l'onere economico relativo sarà a carico del proprietario.
Art.8) Il proprietario del cane/gatto dovrà esibire la propria carta d'identità e codice fiscale in corso di validità per la compilazione della scheda personale dell'ospite nonché una sua email o comunque una email ove egli, firmando il presente regolamento, garantisce di essere comunque ed in qualsiasi momento reperibile.
Art. 9) Il proprietario dell'animale é tenuto a presentare il libretto aggiornato delle vaccinazioni alla Direzione, comunicare per iscritto, prima dell'entrata dell'animale, eventuali malattie, fobie, vaccinazioni non eseguite o quant'altro possa influenzare il pacifico soggiorno dell'animale consegnato, come pure quello degli altri animali presenti nella pensione, il cane, inoltre, deve essere munito di microchip come da norma di legge (la direzione si riserva la verifica).
La Direzione declina ogni responsabilità in ordine alle malattie infettive che l'animale possa contrarre durante il pensionamento, se lo stesso non aveva ricevuto le vaccinazioni richiamate sul libretto. Non si accettano cani/gatti affetti da malattie infettive e/o contagiose.
Art.10) Qualora durante la permanenza in pensione l'animale necessitasse di cure veterinarie straordinarie il proprietario verrà subito messo al corrente. Egli si impegna irrevocabilmente a sopportare tutte le relative spese. In caso di emergenza, il proprietario dell'animale, ospite della struttura, delega la Direzione a chiamare, a propria discrezione ed esperienza, il medico veterinario indicato, con scritto, dallo stesso al momento dell'ingresso nella struttura o quello di fiducia della pensione, e ciò sia nel caso in cui il padrone non abbia comunicato il nominativo del proprio medico veterinario di fiducia o questo sia assente o si rifiuti di intervenire presso la struttura.
La Direzione declina ogni responsabilità in caso di decesso dell'animale dovuto all'età o comunque ad evento naturale non attribuibile alla struttura.
Art. 11) Si accettano femmine in calore o in gravidanza solo se comunicato con scritto all'arrivo presso la struttura.
Art. 12) Non si accettano cani particolarmente aggressivi con altri cani e/o con le persone: la determinazione in merito è rimessa alla direzione della struttura.
Art. 13) La Direzione si riserva il diritto di modificare il costo della retta in qualsiasi momento, dandone comunicazione al proprietario con preavviso di 15 giorni sulla data di applicazione delle nuove tariffe.
Se la permanenza in pensione supera i 10 (dieci) giorni verrà versata, al momento della prenotazione o al più tardi al momento della consegna dell'animale alla struttura, una caparra confirmatoria pari al 30% del totale complessivo del corrispettivo. La prenotazione si ritiene valida o la consegna dell'animale alla struttura potrà avere un seguito solo al momento del suddetto versamento.
I periodi ulteriori di permanenza dell'animale presso la struttura sia se richiesti in presenza che da remoto potranno avere un seguito solo ove il richiedente versi alla struttura almeno il 20% della retta relativa al periodo ulteriore di permanenza dell'animale nella struttura per come verrà richiesta.
Art. 14) Il proprietario é tenuto a comunicare in anticipo il periodo di pensionamento dell'animale, segnalando tempestivamente eventuali ritardi sulla data concordata per il ritiro dello stesso, con le conseguenze sulla retta da corrispondersi di cui al precedente articolo 13 ultimo comma ove si concretino le situazioni ivi descritte.
Se il proprietario (o l'accompagnatore) non ritirerà l'animale entro la data concordata, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data prestabilita del ritiro, il cane/gatto verrà considerato "in stato di abbandono" e quindi sarà penalmente perseguibile (*).
Art.15) Anche qualora la retta non venga pagata entro le scadenze indicate all'art. 13 e comunque entro 5 (cinque) giorni da detta scadenza, l'animale verrà considerato "in stato di abbandono". In questo caso, la Direzione sarà da ritenersi autorizzata ad affidare l'ospite agli Enti predisposti per la tutela degli animali abbandonati che inoltreranno - ove e per quanto da Essi ritenuto (analoga facoltà dovrà ritenersi sussistere in capo alla struttura) - una denuncia per abbandono e/o maltrattamento nei confronti del proprietario (*).
In merito agli articoli 14 e 15: tutte le spese sostenute saranno a carico del proprietario o dell'accompagnatore dell'animale. La Direzione si riserva il diritto di agire nei confronti del proprietario e/o dell'accompagnatore che sarà da ritenersi - come detto - quale proprietario.
L'accompagnatore accetta comunque di essere fideiussore - senza beneficio della preventiva escussione - della "proprietà" dell'animale, nei confronti della struttura, anche ove abbia indicato alla pensione l'effettivo proprietario coincidente con quello risultante da documento che attesti la proprietà dell'animale, garantendo altresì - comunque nei confronti della struttura - la volontà della detta proprietà di effettuare il ricovero dell'animale nella struttura con riguardo a qualsiasi obbligazione presupposta connessa e/o conseguente al ricovero dell'animale nella struttura. L'accompagnatore risponderà viepiù nei confronti della struttura. Ove abbia indicato un proprietario inesistente e/o che comunque neghi detto suo rapporto con l'animale e/o la sua volontà di ricoverarlo nella struttura e/o che non sia in grado di assolvere alle obbligazioni relative a detto ricovero dell'animale nella struttura.
La pensione potrà pertanto agire contro l'accompagnatore per ottenere la corresponsione delle quote non pagate e del rimborso di ogni altra spesa sostenuta per l'affidamento dell'animale.
Art.16) La Direzione della pensione è libera di chiedere il ritiro dell'animale da parte del proprietario in qualsiasi momento del ricovero, senza fornire giustificazione alcuna. Il proprietario si impegna a ritirare l'animale entro 48 ore incorrendo, in difetto, in quanto previsto dall'art. 14, 2° comma.
Art. 17) Il proprietario del cane/gatto acconsente a far fotografare il proprio cane ed acconsente che le foto siano pubblicabili sul sito internet dell'Azienda e/o sulla pagina Facebook della Pensione come ospite della struttura.
Art. 18) Tutti i dati personali del proprietario e dell'ospite riportati sul libretto delle vaccinazioni sono trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i..
Art. 19) L'animale accolto nella struttura potrà disporre di spazio coperto e non come previsto per legge .Detti spazi sono collocati in un capannone diviso in stalli.
Art. 20) Tutte le previsioni del presente regolamento che invitano le parti (proprietario dell'animale e struttura) a formalizzare con scritto le loro intese e/o comunicazioni, da una parte all'altra, saranno riportate in calce alla copia del presente regolamento che rimarrà in capo alla proprietà dell'animale e, con altra copia che replica la prima, in capo alla struttura.
NOTA (*) Si rammenta l'articolo 727 (del 21/4/204) del Codice Penale: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno, con l'ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze".